Catechismo della Chiesa Neo-Apostolica

5.3.8.2 La proibizione di rubare nell’Antico Testamento

Inizialmente il comandamento di non rubare si riferiva soprattutto al sequestro di persona. Si trattava allora di proteggere le persone libere dall’essere rapite, vendute o tenute in schiavitù. I delitti contro la proprietà potevano essere regolati (espiati) con un indennizzo materiale, mentre il ratto di persone in Israele era punito con la morte: «Chi rapisce un uomo – sia che poi lo abbia venduto sia che lo tenga ancora prigioniero – dev’essere messo a morte» (Esodo 21, 16). Si trattava dunque di un delitto che era punito con la più dura di tutte le condanne.

Anche il furto di possedimenti altrui era passibile di punizione; la legge mosaica chiedeva il risarcimento delle cose rubate. Di regola bisognava renderne il doppio, in casi gravi persino quattro o cinque volte tanto (cfr. Esodo 21, 37; 22, 3.6.8).